Competenze
- Rilasciare certificazioni anagrafiche (stato di famiglia, certificato di residenza, certificato di cittadinanza ecc.).
- Rilasciare o rinnovare la carta d'identità elettronica (CIE).
- Dichiarazioni di residenza.
- Variazioni di indirizzo all'interno del territorio comunale.
- Convivenze di fatto.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Elenco servizi offerti
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Contatti
Ulteriori Informazioni
Riceve su appuntamento:
- da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30
- martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00
- Il sabato reperibilità solo ed esclusivamente per dichiarazioni di morte, chiamando il numero 329 3813073 dalle ore 8:30 alle 12:00.
L'Ufficio Anagrafe rilascia certificati contenenti dati desumibili dagli atti anagrafici o relativi a situazioni anagrafiche pregresse (stato di famiglia, certificato di residenza...).
I certificati vengono rilasciati in bollo a meno che non ricorra una delle esenzioni previste per legge (ad esempio: uso processuale, uso società sportive ...).
Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge n. 183 del 12/11/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardo a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dall'autocertificazione.
I cittadini possono richiedere (ed ottenere) solo certificati destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc) che devono essere rilasciati in bollo e su di essi è apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Allo stesso tempo le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati. Al loro posto le amministrazioni devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari.
L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.
E' data facoltà anche ai soggetti privati di accettare l'autocertificazione, ma ciò non è un obbligo.
Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2024, 16:45