FAQ

La normativa in vigore prevede che possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano” anche gli elettori “affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile avvalendosi dei servizi di trasporto pubblico, che i comuni organizzano in occasione di consultazioni".

Per informazioni contattare l'ufficio elettorale che si trova in borgo Garibaldi n. 37.

email: anagrafe@comune.certaldo.fi.it

Gli elettori fisicamente impediti che si trovano nell’impossibilità di esprimere da soli il proprio voto possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da persona di loro fiducia scelta fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica.
In caso di impedimento temporaneo, l'elettore può richiedere la certificazione necessaria da esibire al seggio richiedendola a medici specificamente incaricati dalla A.S.L. nei giorni immediatamente precedenti l'elezione.
Nel caso di impedimento permanente, l'elettore può richiedere all'Ufficio Elettorale del Comune di apporre sulla propria tessera elettorale l'annotazione permanente di avente diritto al voto assistito che consiste nell'apposizione di un timbro con la dicitura AVD. Tale annotazione, avendo carattere permanente permette all’elettore di essere sempre accompagnato. Gli interessati possono richiedere l'apposizione del timbro AVD al Responsabile dell’Ufficio elettorale presentando la seguente documentazione:

  • Modulo di richiesta, debitamente compilato e firmato
  • Documento di identità
  • Tessera elettorale personale rilasciata dal Comune
  • Certificato medico rilasciato dall'incaricato ASL attestante l'impossibilità ad esprimere personalmente il diritto di voto.

Per il rilascio dei certificati il richiedente deve presentarsi presso l’ ASL negli orari in cui è prevista la presenza del medico specificamente incaricato, possibilmente esibendo la documentazione sanitaria in proprio possesso (es. referti specialistici oculistici, verbali di invalidità civile, cartelle cliniche ecc.).

Per gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, se, all'interno del libretto , sia indicata la categoria "ciechi civili" e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07 che attestano la cecità assoluta del titolare. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 4 1,terzo comma, del testo unico n. 570 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: "Accompagnatore (data, sigla del presidente)", senza apporre il bollo della sezione. Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve: - richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; - accertarsi, con apposita richiesta all'interessato, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

CON SUCCESSIVI AVVISI SARANNO PUBBLICATI GLI ORARI  E I GIORNI NEI QUALI I MEDICI FARANNO SERVIZIO PRESSO L’ASL.

Per appuntamento contattare l'ufficio elettorale che si trova in borgo Garibaldi n. 37.

email: anagrafe@comune.certaldo.fi.it

Ogni cittadino, avente diritto al voto, ha ricevuto o riceverà una tessera elettorale personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale.
Sulla tessera elettorale sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta ai fini della certificazione dell'avvenuta votazione, la data dell'elezione ed il bollo della sezione.

Chi non avesse ricevuto la nuova tessera elettorale, per esercitare il diritto di voto, deve recarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio Elettorale per il rilascio di una nuova tessera.
 

L'ufficio si trova in borgo Garibaldi n. 37.

email: anagrafe@comune.certaldo.fi.it

Contattare l'ufficio anagrafe che si trova in borgo Garibaldi n. 37.

email: anagrafe@comune.certaldo.fi.it

«Certaldo, come voi forse avete potuto udire, è un castello di Val d'Elsa posto nel nostro contado, il quale, quantunque picciol sia, già di nobil uomini e d'agiati fu abitato» (Giovanni Boccaccio, Decameron)

Certaldo è un comune toscano di circa 16000 abitanti situato in Provincia di Firenze, al confine con la Provincia di Siena, al centro della Valdelsa, un un'area amministrativa denominata Circondario Empolese Valdelsa. Certaldo è la patria di Giovanni Boccaccio che qui nella casa paterna (o forse più probabilmente a Firenze) si narra senza certezza sia nato,  e che sicuramente qui morì il 21 dicembre 1375, in Certaldo Alto, stupendo esempio di borgo medievale ancora ben conservato con numerose testimonianze artistiche e storiche.

Come arrivare:

  • In auto
    da Firenze: autostrada A1 uscita ‘Firenze Signa', superstrada Pisa-Livorno uscita ‘Empoli Ovest', Statale 429 direzione Siena;
    da Siena: dal raccordo Firenze - Siena, uscita ‘Poggibonsi', Statale 429 direzione Empoli, Certaldo
  • In treno, Linea ferroviaria Firenze-Empoli-Siena, fermata stazione Certaldo
  • In aereo, Aeroporto A.Vespucci di Firenze Km 40 oppure Aeroporto G.Galilei di Pisa Km 50

Risorse web:

Informazioni turistiche 
Ufficio Informazioni Turistiche, Certaldo Alto, 0571656721
info.turismo@comune.certaldo.fi.it
Aperto da aprile a dicembre

Sistema Museale Certaldo (Museo Palazzo Pretorio e Museo casa del Boccaccio)
Telefono: 0571661265
e-mail: musei@comune.certaldo.fi.it

Informazioni generali:
Coordinate: 43°32′52″N 11°2′28″E
Altitudine: 67 m s.l.m.
Superficie: 75,24 km²
Abitanti: 16.061 il 31-07-2018 
Densità: 213 ab./km²
Frazioni: Bagnano, Fiano, Marcialla (in parte), Sciano
Comuni limitrofi: Barberino Val d'Elsa, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Montespertoli, San Gimignano (SI), Tavarnelle Val di PesaCAP: 50052 - Pref. telefonico: 0571 -
Codice ISTAT: 048012 - Codice catasto: C540
Class. sismica: zona 3s (sismicità bassa) - Class. climatica: zona D, 1865 GG
Nome abitanti: certaldesi
Santo patrono: San Tommaso Apostolo - Giorno festivo: 3 luglio

Si, la biblioteca ha un wifi gratuito a cui si può accedere previa registrazione.

Per prenotare un appuntamento si può fare tramite il servizio "Prenotazione appuntamenti" che si trova in home page del sito del comune oppure direttamente al seguente link: https://agenda.comune.certaldo.fi.it/ E' necessario selezionare il servizio di interesse scorrendo il menù presente sotto "Seleziona un servizio".

L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata istituita nel 1990 con la "Legge 27/10/1988, n. 470"(https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1988-10-27%3B470) e il suo regolamento di esecuzione è il "Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323"(https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1989-09-06%3B323).

Contiene i dati dei cittadini:
- che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi;
- per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470, art. 6 (https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1988-10-27%3B470)) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la possibilità di:
- votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).
Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata.

Esiste anche un'AIRE nazionale­ che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

L'aggiornamento dell'AIRE
L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'AIRE
La cancellazione dall'AIRE avviene:
- per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.

Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.

Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori italiani:
- residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza;
- residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.

È possibile effettuare una segnalazione tramite l'apposito form presente qui (https://www.comune.certaldo.fi.it/it/new-issue), oppure tramite l'applicazione Municipium.

L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all'estero per un periodo superiore all'anno;
- i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
- le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi;
- i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.

Non devono invece iscriversi all'AIRE:
- le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
- i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

Si possono utilizzare le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it:

- modalità “desktop” - la firma elettronica avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card NFC o contactless, previa installazione del Software CIE (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/info-utili/software-cie/).
- modalità “mobile” - la firma elettronica avviene mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app CieSign (disponibile su Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ipzs.ciesign&hl=it&gl=US) e App Store(https://apps.apple.com/it/app/ciesign/id1539026284)).

In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.

Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani) residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal "Decreto legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10"(https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30%21vig=).

Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9(http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286%21vig=)).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
- è a tempo indeterminato;
- è valido come documento di identificazione personale per 5 anni;
- il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.

Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.

È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS(https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee) o presso i CAF presenti sul territorio.

Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.

La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente.

L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.

L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla Scala di Equivalenza in base:

- al numero dei componenti del nucleo familiare
- alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.

Cos'è?

  • Il regime del beni coniugali è una convenzione che regola il rapporto patrimoniale dei coniugi.
  • Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata, è costituito dalla comunione dei beni.

Procedimento

  • L'articolo 162 del codice civile disciplina la forma delle convenzioni matrimoniali.
  • Esse possono essere stipulate in ogni tempo con atto notarile.
  • La scelta del regime di separazione può essere dichiarata al celebrante il matrimonio e riportata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
  • Le convenzioni matrimoniali per essere opposte ai terzi debbono essere annotate, nelle forme di legge, a margine dell'atto di matrimonio. 

Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre:

  • Passaporto valido;
  • "Nulla Osta al matrimonio" di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano, che può essere rilasciato:
    • Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
      Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
      Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Serbia-Montenegro (ex-Jugoslavia), Slovenia, Svezia.
    • Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia).

Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • Cognome e nome;
  • Luogo e data di nascita;
  • generalità del padre;
  • generalità della madre;
  • Cittadinanza;
  • Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
  • Stato civile (celibe o vedovo o divorziato)(per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio; per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito);
  • Qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita.
    • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
    • Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, devono rendere la dichiarazione di inesistenza di impedimenti al matrimonio (Omessa Pubblicazione), almeno tre giorni prima del matrimonio e presentare i necessari documenti.
    • Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore - interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dei Paesi AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.

Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.

Nota Bene
Il Cittadino straniero che intende riconoscere un figlio naturale, deve presentare la "Dichiarazione di nulla-osta al riconoscimento" rilasciato dall'Autorità consolare del proprio paese, in Italia, debitamente legalizzata in Prefettura.

Orari di celebrazione
La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala matrimoni, durante l’orario di servizio.

Per informazioni su costi e disponibilità:
Per chiedere la disponibilità della sala matrimoni in Palazzo Pretorio "Certaldo Alto" rivolgersi al 0571661265, oppure e-mail: musei@comune.certaldo.fi.it
Avuta la disponibilità telefonare al numero 0571/661219 - 0571/656721
Per avere informazioni sulle tariffe telefonare al numero 0571/661206

Il matrimonio nel Comune di Certaldo viene celebrato da un ministro di culto ammesso dallo Stato italiano. I culti ammessi sono:

  • Cattolico o concordatario;
  • Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno;
  • Chiesa Valdese;
  • Assemblee di Dio;
  • Unione delle Comunità Ebraiche;
  • C.E.L.I.;
  • U.C.E.B.I.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio religiosamente, devono preventivamente munirsi della richiesta di pubblicazioni del Ministro di Culto competente.
Il servizio non ha nessun costo previsto.

ll matrimonio civile viene celebrato nella Casa comunale, dal Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile, o da un suo delegato.
Coloro che, liberi dal vincolo del matrimonio e che abbiano fatto le pubblicazioni, intendono celebrare il matrimonio civile presso il Comune di Certaldo, possono fare la richiesta e concordare la data presso l'Ufficio Servizi Demografici.
La celebrazione avrà luogo dopo che siano trascorsi i termini previsti per l'affissione delle pubblicazioni ed entro sei mesi dalle stesse.

Il matrimonio viene celebrato nella Sala Giunta o in Palazzo Pretorio.

I costi per i non residenti:
Per chiedere la disponibilità della sala matrimoni in Palazzo Pretorio "Certaldo Alto" rivolgersi al 0571/661219 - 0571/656721 oppure e-mail: musei@comune.certaldo.fi.it
Avuta la disponibilità telefonare al numero 0571/661206.

Il Comune di Certaldo dal 2003 ha sottoscritto un protocollo d'Intesa con l'Auser per l'organizzazione e la gestione dei soggiorni estivi degli anziani. E' a questa Associazione che occorre rivolgersi per potervi partecipare.
Ogni anno, nel mese di marzo, un manifesto pubblico affisso presso la saletta comunale di Via Due Giugno, avvisa sulla data di quando ci sarà il primo incontro per la definizione della località di villeggiatura, sui tempi di iscrizione e sui costi.

Per poter partecipare gli interessati dovranno contattare l'Associazione Auser – V.le Matteotti n.40/b tel. 0571 652632 e procedere all'iscrizione del soggiorno scelto con le modalità previste ed entro i tempi stabiliti.
Al momento dell'iscrizione dovrà essere versato un acconto.
Il saldo verrà versato successivamente entro i tempi stabiliti dall'Auser.

Documenti da presentare
Qualora si intenda usufruire delle agevolazioni sociali previste, insieme alla domanda, dovrà essere presentata la dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) da compilare gratuitamente presso i Caaf.

Costo per il cittadino
Il costo effettivo dei soggiorni nelle varie località viene stabilito annualmente.

Municipium è l’app più utilizzata dai Comuni italiani, anche dal Comune di Certaldo, per informare i cittadini e le imprese del proprio territorio: permette, fra l'altro, di ricevere comunicazioni in merito ad attività, scadenze, di leggere le notizie divulgate dall'ente, di ricevere notifiche push per gli aggiornamenti importanti. Non solo. Permette di visualizzare i livelli di allerta Protezione civile e di inviare segnalazioni.

La puoi scaricare e installare gratuitamente sul tuo smartphone o tablet e ti consente di leggere le notizie importanti, vedere gli eventi e ricevere le comunicazioni di tuo interesse.

 

 

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La Regione stanzia annualmente fondi da destinare ai Comuni per l'erogazione di contributi economici a fondo perduto per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

REQUISITI

Possono fare domanda persone disabili (oppure chi esercita la tutela, la potestà o l'amministrazione di sostegno) residenti nell'edificio dove devono essere realizzati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, o che dichiarano di assumervi la residenza entro 3 mesi dalla comunicazione di erogazione del contributo.
Per poter richiedere il contributo occorre che i lavori di adeguamento non siano iniziati (o che l'attrezzatura non sia stata acquistata) prima di aver fatto la domanda.

COME

Le domande di contributo devono essere presentate al comune dove l'interessato intende realizzare l'intervento entro il 31 dicembre di ogni anno.

DOVE

Ufficio Edilizia Privata
Borgo Garibaldi n. 37 - piano 1°
Orario martedì e giovedì 9,30 - 12,30
Dott.ssa Silvia Santini
Telefono 0571/661249
e-mail s.santini@comune.certaldo.fi.it

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE :

Modello di domanda con marca da bollo ed i seguenti allegati:
1. fotocopia documento di identità in corso di validità
2. copia conforme del certificato rilasciato dall’autorità competente attestante che l’interessato è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo
3. preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche
4. preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all’acquisto e all’installazione di attrezzature finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche
5. consenso del proprietario dell'unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario).

CONTRIBUZIONE A CARICO DEL CITTADINO

n. 1 marca da bollo da € 16,00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Yuri Lippi

TERMINE DI CONCLUSIONE

Il termine finale non è indicato perchè trattasi di procedura concorsuale

TEMPI

Una Commissione tecnica predispone una graduatoria unica per gli 11 Comuni del Circondario entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per la presentazione delle domande. Dopo aver ricevuto lo stanziamento regionale (di norma nel mese di novembre dell'anno successivo a quello di riferimento) il responsabile del procedimento effettua, per i nominativi in posizione utile in graduatoria, le verifiche sulla conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli dichiarati nella domanda. Accertata la regolarità dei lavori di adeguamento effettuati, il responsabile provvede alla liquidazione del contributo, fino ad esaurimento del fondo regionale. Gli esclusi per insufficienza del fondo regionale restano in graduatoria per i due anni successivi a quello di riferimento.

TIPO

Il termine è stabilito da una legge nazionale o regionale che regola lo specifico procedimento.

NORMATIVA

LR 47/1991; DPGR 11/R/2005

TUTELE

1) Richiesta di riesame 2) Ricorso al TAR

Il DPR n. 445/2000 ha introdotto la possibilità di fornire alla Pubblica amministrazione ed ai privati una dichiarazione resa e firmata da un cittadino che sostituisce in modo completo e definitivo alcune certificazioni amministrative. Ecco perché si chiama anche «dichiarazione sostitutiva». È, quindi, un modo per evitare burocrazia ed inutili perdite di tempo, soprattutto quando si sceglie di fare l’autocertificazione online.

E' possibile l'utilizzo di tali strumenti anche nei rapporti tra privati consenzienti.
E' una dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo che va presentata in sostituzione dei certificati e ha la stessa validità del certificato che sostituisce. Questo esonera il cittadino dal recarsi presso un Ufficio Pubblico per ottenere il rilascio di certificati.

Queste dichiarazioni possono essere anche relative ad altri soggetti purché il sottoscrittore abbia conoscenza diretta del fatto dichiarato.
Dal primo gennaio 2012 le certificazioni rilasciate da una Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi sono SEMPRE sostituiti dall'autocertificazione.

COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE?
Dati anagrafici e di stato civile:

  • nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato civile
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio/a
  • morte del genitore, nonno, nipote, figlio ecc.
  • maternità
  • paternità
  • separazione o comunione dei beni
  • stato di famiglia
  • morte del coniuge
  • annotazioni contenute nei registri di stato civile

Titoli di Studio, qualifiche professionali

  • titoli di studio
  • qualifica professionale
  • esami sostenuti
  • titolo di specializzazione
  • titolo di abilitazione
  • titolo di aggiornamento e qualificazione tecnica
  • qualifica tecnica
  • titolo di formazione

Situazione economica, fiscale e reddituale

  • reddito
  • situazione economica
  • assolvimento di obblighi contributivi
  • possesso e numero codice fiscale
  • possesso e numero partita iv
  • altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria
  • carico familiare

Posizione giuridica

  • legale rappresentante delle persone fisiche e giuridiche
  • tutore
  • curatore
  • non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
  • di non essere a conoscenza di essere sottosposto a procedimenti penali
  • di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione e di non aver presentato domanda di concordato

Altri dati

  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
  • posizione agli effetti degli obblighi militari
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di casalinga
  • qualità di studente
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali

CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?

Tutte le Amministrazioni Pubbliche, i concessionari di servizi pubblici (acqua luce gas, trasporti, servizio postale, ecc.) sono obbligati ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e non possono più richiedere certificati.
Il pubblico impiegato in caso di mancata accettazione dell'autocertificazione incorre in responsabilità per violazione dei doveri di ufficio.
Gli organi giudiziari (Tribunali, Giudice di Pace, Corti di Appello, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale) non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
L'autocertificazione è finalizzata ad agevolare il cittadino, il quale se ne può servire liberamente, mentre l'amministrazione deve obbligatoriamente riceverli come se fossero certificati.
Pertanto, una volta resa la dichiarazione dal cittadino, l'Amministrazione deve procedere come se avesse ottenuto i certificati. All'Amministrazione rimane poi l'obbligo di verificare quanto dichiarato dal dichiarante.

COME SI FA L'AUTOCERTIFICAZIONE?
Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato senza autentica della firma e senza bollo.
E' una dichiarazione che il cittadino rende sotto la propria responsabilità circa la veridicità e completezza di quanto asserito, con la consapevolezza che in caso di falsità o di mendacia è penalmente perseguibile e decade dai benefici ottenuti.
L'autocertificazione può anche essere inviata per posta o fax o consegnata da un'altra persona.

CHI LA PUO' FARE ?

  • i cittadini maggiorenni Italiani e dell'Unione Europea
  • i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane

Il Difensore civico, o un’analoga autorità di garanzia, è presente in tutti i Paesi europei e in molti altri Paesi del mondo. Nel linguaggio internazionale è chiamato anche Ombudsman (paesi anglosassoni e scandinavi), Médiateur (paesi francofoni), Sindic de Greuges (Spagna – Catalogna), Defensor del Pueblo (paesi di lingua spagnola – castigliana), Provedor de Justiça (Portogallo).

Anche l’Unione Europea ha un proprio Difensore civico, il Mediatore Europeo, che interviene per i casi di cattiva amministrazione che coinvolgono le Istituzioni dell’Unione stessa.

In Italia il Difensore civico è presente in quasi tutte le regioni
La Legge finanziaria per il 2010 ha previsto la soppressione dei Difensori civici comunali, che comunque continueranno ad operare fino alla scadenza dei relativi mandati, e la possibilità per i Comuni di convenzionarsi con il Difensore civico della rispettiva Provincia. In base a tali disposizioni il Difensore civico provinciale assume la denominazione di Difensore civico territoriale.

Il Difensore Civico fornisce tutela gratuita non giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi di chiunque: cittadini singoli, persone giuridiche, associazioni e formazioni sociali. Su istanza dei soggetti interessati, il Difensore civico interviene nei casi di cattiva amministrazione (ritardi, disfunzioni, omissioni, abusi, etc…), accerta la regolarità dei procedimenti, propone modifiche o riforme amministrative.
Le sue competenze gli permettono di intervenire nelle controversie fra cittadini e Pubblica Amministrazione e quindi escludono ogni questione relativa a rapporti fra privati.

Il Difensore civico regionale non è un avvocato, né un magistrato, né un politico, ma un cittadino eletto dal Consiglio Regionale, chiamato in piena autonomia a difendere i diritti e gli interessi dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, equità, trasparenza.

Il Difensore civico interviene nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche operanti in Toscana (dai Comuni alle Province, alle Comunità Montane, fino agli Uffici periferici dello Stato) e dei privati che gestiscono pubblici servizi.

Chiunque ha il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico della Regione Toscana, comprese le persone giuridiche, le Associazioni, le formazioni sociali.
Il Difensore civico della Regione Toscana è la Dr.ssa Lucia Franchini.
Per maggiori informazioni: contattare il numero verde 800 018 488 attivo anche da rete mobile, oppure consultare  il sito dedicato della Regione Toscana.

l territorio di Certaldo comprende aree di interesse geologico come i calanchi, vegetale e faunistico.

Aspetti geologici e botanici
Il paesaggio che circonda Certaldo è quello tipico della gran parte della campagna toscana: morbide colline, seminativi, vigneti e oliveti interrotti a tratti da boschi e filari di cipressi, e si nota anche una particolare forma di erosione: i calanchi, profonde incisioni che segnano le dolci colline. Per osservare questo fenomeno ci si può recare in località Casale, da cui si può goderne di una splendida visione.

Visitando la campagna che circonda Certaldo, e buona parte dei paesi della Val d’Elsa, si può incontrare una grande varietà di arbusti più o meno grandi: olmi e aceri campestri si possono osservare percorrendo la zona intorno al borgo storico. Molto comune è anche la Robinia comunemente detta ‘cascia’, mentre attorno ai campi e agli orti si trovano noci e altri comuni alberi da frutto come susini, peri e meli nonché gli scenografici salici piangenti. Nelle zone più basse crescono invece pioppi e querce, molto abbondanti nel Parco Collinare di Canonica.

Parco di Canonica e Parco Fluviale
A pochi minuti dal centro, si trova il Parco Collinare di Canonica, un parco attrezzato con sentieri adatti al trekking, grandi prati verdi, zone barbecue e dotato di un professionale ‘percorso vita’, raggiungibile anche a piedi dal centro storico Certaldo Alto.
Di recente costruzione è il Parco Fluviale che abbraccia le sponde del Fiume Elsa e attraversa il sottobosco di Gambassi Terme fino a raggiungere Castelfiorentino.

DA VISITARE NEI DINTORNI

Pieve di San Lazzaro a Lucardo
Situata sulla strada che da Certaldo porta alla frazione di Fiano, in un paesaggio incontaminato, si trova la Pieve di San Lazzaro a Lucardo di stile romanico-lombardo, da essa anticamente dipendevano varie chiese di Certaldo. Notevole la struttura ed i particolari architettonici nonché il panorama che si può godere della campagna toscana dal piazzale antistante l’entrata della pieve.

San Donnino – Semifonte
Dirigendosi verso Barberino Val d’Elsa, si incontra, in loc. San Donnino, la Cupola di San Michele Arcangelo, una riproduzione “in scala” della cupola di Santa Maria del Fiore (Duomo di Firenze). Eretta su progetto di Santi Di Tito nel ‘500 in memoria della antica città di Semifonte fu distrutta dai fiorentini nel 1202. La rivalità tra la fiorente Semifonte e Firenze è testimoniata anche da un antico detto: “Firenze fatti in là, che Sermifonte fa città”.

Cosa è?
La pubblicazione di matrimonio serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi.
La richiesta della pubblicazione deve essere rivolta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi o di uno di essi.
La richiesta può essere fatta da chiunque decida di sposarsi, sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti (es. interdizione) e sia maggiorenne.

Il procedimento:
I nubendi devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile per richiedere la pubblicazione, muniti di un documento di identita' validi e del codice fiscale. Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa (concordatario o secondo altri culti ammessi dallo Stato) bisogna consegnare la richiesta rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.
Chi la richiede (nubendi o procuratore) deve dichiarare:

  • Il nome
  • Il cognome
  • La data e il luogo di nascita
  • La cittadinanza degli sposi
  • Il luogo di residenza
  • La loro libertà di stato
  • Se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile.
  • Se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio.
  • Se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate dagli articoli 85 e 88 del codice civile.

Casi Particolari:

  • minori dai sedici ai diciotto anni devono presentare il decreto di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
  • Le donne divorziate possono contrarre nuovo matrimonio solo se sono trascorsi trecento giorni dalla data di annotazione del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.
  • Le donne vedove possono risposarsi solo dopo trecento giorni dalla morte del marito.

Tale termine non si osserva:
1. se il matrimonio è autorizzato con decreto del Tribunale;
2. se esiste una sentenza da cui risulti che non c'e' stata convivenza nei trecento giorni precedenti il divorzio;
3. se lo scioglimento o il divorzio siano stati ottenuti per mancata consumazione del matrimonio o per separazione durata tre anni.

Se i futuri sposi devono legittimare figli nati dalla loro unione, devono segnalare la circostanza al momento della richiesta delle pubblicazioni.
Ad eccezione dei documenti già indicati, tutti gli altri vengono acquisiti d'ufficio.
.
Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile procede agli adempimenti di sua competenza al termine dei quali provvede all'affissione della pubblicazione per otto giorni consecutivi.

I Costi:
Marca ba bollo da 16,00 € (due marche nel caso in cui un nubendo resieda in altro comune)

All'ufficio Servizi Demografici è possibile effettuare l'autentica della firma per il passaggio di proprietà dei veicoli (beni mobili registrati: auto, motocicli, rimorchi...). Il proprietario del veicolo dovrà presentarsi all'ufficio (Borgo Garibaldi, 37 - piano terra) durante l'orario di apertura munito di:

  •  certificato di proprietà del veicolo già compilato negli spazi relativi all'acquirente e all'indicazione del prezzo di vendita del veicolo ;
  • documento di identità valido;
  • 1 marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul certificato di proprietà. 

Si precisa che all'Ufficio Demografico si effettua solo l'autentica della firma sull'atto e che il passaggio di proprietà vero e proprio si realizzerà soltanto se l'acquirente si presenterà al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) entro 60 giorni dall'autentica di firma.

Per informazioni: Ufficio Demografico - Borgo Garibaldi 37 (piano terra). 

Orario apertura: da lunedì al venerdì 9,00-12,30; martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 18,30. Telefono: 0571-661319; 661205; e-mail: uffdemogr@comune.certaldo.fi.it

 

Domanda di iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale
E' la richiesta di iscrizione all'Albo delle persone idonee ad essere nominate Presidente di Seggio Elettorale.
Il Presidente di Seggio è il responsabile del buon andamento delle operazioni elettorali presso il seggio al quale è assegnato. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in occasione delle consultazioni elettorali. Il presidente di seggio elettorale è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'Appello.
Il Sindaco, con pubblico manifesto, affisso il 1° ottobre di ogni anno, avvisa tutti gli elettori in possesso dei requisiti richiesti a presentare domanda entro il 31 ottobre, al fine di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale.
Chi è già iscritto non deve ripetere l'istanza ogni anno.

Requisiti richiesti
Per poter svolgere la funzione di Presidente di Seggio Elettorale bisogna:

  • essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  • essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  • avere età compresa fra i 18 e i 70 anni.

Dove ritirare il modulo di domanda
In modulistica o presso l'Ufficio Elettorale del Comune (in Borgo Garibaldi n. 37).

Dove e quando consegnare la domanda
Presso l'Ufficio Elettorale, personalmente o a mezzo terzi, oppure tramite e-mail (PEC, comune.certaldo@postacert.toscana.it, o semplice e-mail all'indirizzo elettorale@comune.certaldo.fi.it); tranne il caso in cui venga consegnata personalmente alla domanda occorre allegare copia del documento di identità.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:
1) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
2) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
3) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
4) i sanitari delle U.S.L. che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
5) i Segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei Comuni;
6) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Pagamenti del Comune di Certaldo in favore di aziende, enti, associazioni e professionisti. Tali pagamenti, a scelta del beneficiario possono avvenire nei seguenti modi:

a) accredito in c/c bancario: in tal caso dovrà essere specificato il numero di c/c, la banca, l'indicazione e l'ubicazione dell'agenzia e le coordinate bancarie (codice IBAN completo);
b) accredito in c/c postale: in tal caso dovrà essere specificato il numero di c/c (e codice IBAN completo);
c) invio di assegno circolare: in tal caso sarà provveduto all'invio a domicilio di un assegno circolare non trasferibile intestato al beneficiario del mandato di pagamento con addebito delle spese di spedizione dell'assegno che verranno scalate dall'importo da riscuotere.

Preliminari al pagamento:
Aziende/Associazioni: La scelta delle suddette modalità di pagamento può essere comunicata direttamente sulla fattura o facendo pervenire all'ufficio Ragioneria apposito modulo compilato (vedi allegato)

Associazioni:

  1. Gli enti o le Associazioni che devono ottenere dal Comune il pagamento di prestazioni di servizi anche in seguito a firma di convenzioni devono presentare la fattura o in alternativa la seguente richiesta:
  2. Si veda allegato "Prestazioni esenti da IVA e Bollo".
  3. Gli Enti o le Associazioni che devono chiedere al Comune la concessione di contributi devono presentare all'Ufficio proponente la seguente dichiarazione ai sensi art.28, comma 2 del D.P.R. 600/1973, compilata e firmata dal Presidente o legale rappresentante.

Si veda allegato "Dichiarazione di Responsabilità per Contributo".

Delega a riscuotere
Ove fosse prevista la riscossione del mandato di pagamento da parte dell'intestatario dell'azienda o del Presidente dell'associazione/ente e quest'ultimo fosse impossibilitato a recarsi a riscuotere in Tesoreria e non sia possibile usufruire di una delle modalità indicate ai punti a), b) o c), il medesimo può delegare una persona di sua fiducia. In tal caso dovrà far pervenire all'Ufficio Ragioneria una delega, firmata in calce con allegata la fotocopia fronte/retro della propria carta d'identità.

COMUNICAZIONE DATI DEL TRASGRESSORE

A seguito della notifica di un verbale di violazione al Codice della Strada per il quale non è stato individuato il trasgressore, deve essere compilato l'apposito stampato allegato al verbale e inoltrato con le seguenti modalità:

  • consegna di persona al Comando territoriale Polizia Municipale di Certaldo in Borgo Garibaldi 37 (1 piano) dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00 (escluso festivi) e solo per le sanzioni dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa
  • invio a mezzo di raccomandata A.R. alla Polizia Municipale Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria 54, 50053 Empoli
  • invio da mail PEC al'indirizzo circondario@postacert.toscana.it

E' inoltre possibile scaricare sul proprio smartphone l'applicazione Ipatente dal Playstore, attraverso la quale previa registrazione è possibile verificare i dati della propria patente. IPATENTE è l'applicazione ufficiale messa a disposizione dal Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il controllo dei punti patente può essere effettuato accedendo al seguente link www.ilportaledellautomobilista.it

Numero verde patente a punti 848.782.782

Per effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione, utilizza PagoPA!

PagoPA è il sistema di pagamento elettronico, semplice, sicuro e trasparente, verso la Pubblica Amministrazione.

Quali vantaggi comporta utilizzare PagoPA?

Per i cittadini significa poter disporre di più canali di pagamento, trasparenza nei costi di commissione, unitamente alla semplicità di utilizzo; per la Pubblica Amministrazione significa efficienza e risparmio.

Se ricevi un avviso PagoPA

Gli avvisi PagoPA possono essere pagati scegliendo fra i diversi "Prestatori di servizi di pagamento" accreditati, quali: banche, e relativa home banking, uffici postali, punti sisal, lottomatica, tabacchi, grande distribuzione organizzata ed anche con App IO.

Direttamente sul sito del Comune di Certaldo cliccando qui e accedendo con SPID, CNS o CIE il cittadino può consultare la propria posizione debitoria ed effettuare i “pagamenti attesi”.

Pagamenti spontanei

Qualsiasi versamento spontaneo in favore del Comune può essere effettuato on line senza nessuna preventiva autorizzazione collegandosi al sito del Comune di Certaldo cliccando qui, selezionando la voce relativa all'oggetto del pagamento che si intende effettuare.

Altre modalità di pagamento

E’ possibile pagare utilizzando una delle seguenti modalità:

  1. Recandosi presso lo sportello di Tesoreria (Banca Crédit Agricole, Viale Matteotti n. 9 -  Certaldo). E' sufficiente, al momento del versamento indicare all'operatore la causale del versamento
  2. Tramite versamento sul c/c postale n.30479505 intestato a Comune di Certaldo - Servizio di Tesoreria - 50052 Certaldo (FI). In tal caso è obbligatorio indicare la causale del versamento
  3. Tramite bonifico intestato a Comune di Certaldo - Servizio Tesoreria - Banca Crédit Agricole IBAN: IT 67 Z 06230 37810 000043631591 - BIC: CRPPIT2P215 oppure a favore del c/c postale n. 30479505 (IBAN: IT30Q0760102800000030479505), con indicazione della causale del versamento
  4. Per gli enti della PA Girofondi Tabella A Banca d'Italia conto-codice ente 0066896

In questo caso per i pagamenti soggetti a scadenza si tenga conto che il versamento al Comune si considera effettuato nel momento in cui viene materialmente acquisito dal tesoriere, che provvede ad emettere una contabile di entrata. Non viene tenuta, quindi, in considerazione l'eventuale attribuzione di precedente valuta da parte dell'Istituto bancario di partenza.

Per l'iscrizione all'Albo dei giudici popolari è necessario possedere dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana e godere dei diritti politici;
  • età compresa fra i 30 e i 65 anni;
  • titolo di studio: scuola media inferiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise,scuola media superiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art.12 Legge 10 aprile 1951, n. 287) :

  • i magistrati e in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Sono dispensati dall'ufficio  di  giudice  popolare per la durata della carica (art.29 Legge 10 aprile 1951, n. 287) :
      a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
      b) i membri del Parlamento;
      c) i Commissari delle Regioni;
      d)  i componenti gli organi delle regioni di cui all'art. 121 della  Costituzione  o  i corrispondenti organi  previsti  dagli statuti regionali speciali;
      e) i prefetti delle province.

La richiesta di iscrizione all'albo, da presentare al protocollo dell'Ente, deve essere presentata entro il 31 luglio solo negli anni dispari.

Gentile turista,
la informo che dal 1 aprile 2012, su tutto il territorio del Comune di Certaldo è stata introdotta l’imposta di soggiorno, prevista dal Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo municipale.
Certaldo è un paese che da sempre fa della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale il punto di forza della propria offerta territoriale e della propria capacità di accoglienza.
Proprio per questo le chiedo di corrispondere l’imposta. Con il suo contributo potremo meglio far fronte all’impegno necessario a garantire la qualità dei servizi e delle risorse che cerchiamo di offrire a chi sceglie di trascorrere alcuni giorni da noi.
Felice di ospitarla quando lo desidererà, la ringrazio per la sua scelta, oltre che per aver contribuito a salvaguardare il nostro territorio e a migliorare la nostra offerta turistica.
Le auguro un piacevole soggiorno a Certaldo.
Cordiali saluti,
Il Sindaco

Scheda riassuntiva sull'imposta di soggiorno

Scarica il file ITALIANO, INGLESE

Le misure dell'imposta di soggiorno
Le tariffe indicate sono intese per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 6 consecutivi

  • Euro: 0.50 (download)
    Ostelli, Case per ferie, Affittacamere non professionali

  • Euro 1.00 (download)
    Hotel 2 e 1 stella, Campeggi, Affittacamere professionali, Case Vacanza, Residenze d'epoca, Residence 4,3,2 stelle, Agriturismo

  • Euro 1.50 (download)
    Residenze turistico alberghiere

  • Euro 2.00 (download)
    Hotel 4 e 3 stelle

Allegati

 

Eventuali cani randagi presenti sul territorio del Comune di Certaldo possono essere segnalati all’Associazione che gestisce il canile rifugio, la quale si occupa anche della cattura e del ricovero dei cani vaganti. L’Associazione è la Polisportiva Pallavolo Certaldo. I referenti sono: Vincenzo Ciabo’ tel. 340/3536585 e Giuliano Burgassi tel. 348/2851712.

TARIFFE PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL CANILE RIFUGIO COMUNALE (stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 06/03/2008):

  • RECUPERO CANI DI PROPRIETA’ EURO 40,00
  • PERMANENZA GIORNALIERA AL CANILE DI CANI DI PROPRIETA’ CATTURATI E RESITUITI AI PROPRIETARI EURO 5,00
  • TRASPORTO CANI AL CANILE PER CONTO DI PRIVATI EURO 20,00
  • INSERIMENTO MICROCHIP E ISCRIZIONE AD ANAGRAFE CANINA (ESCLUSE SPESE PER ASL) EURO 16,00

Le suindicate tariffe devono essere corrisposte da parte dei cittadini interessati direttamente al gestore della struttura secondo le modalità da questo stabilite.

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