FAQ

Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre:

  • Passaporto valido;
  • "Nulla Osta al matrimonio" di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano, che può essere rilasciato:
    • Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione.
      Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
      Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Serbia-Montenegro (ex-Jugoslavia), Slovenia, Svezia.
    • Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia).

Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • Cognome e nome;
  • Luogo e data di nascita;
  • generalità del padre;
  • generalità della madre;
  • Cittadinanza;
  • Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
  • Stato civile (celibe o vedovo o divorziato)(per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio; per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito);
  • Qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita.
    • Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.
    • Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, devono rendere la dichiarazione di inesistenza di impedimenti al matrimonio (Omessa Pubblicazione), almeno tre giorni prima del matrimonio e presentare i necessari documenti.
    • Se il cittadino straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore - interprete, sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione, munito di un idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dei Paesi AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.

Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.

Nota Bene
Il Cittadino straniero che intende riconoscere un figlio naturale, deve presentare la "Dichiarazione di nulla-osta al riconoscimento" rilasciato dall'Autorità consolare del proprio paese, in Italia, debitamente legalizzata in Prefettura.

Orari di celebrazione
La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala matrimoni, durante l’orario di servizio.

Per informazioni su costi e disponibilità:
Per chiedere la disponibilità della sala matrimoni in Palazzo Pretorio "Certaldo Alto" rivolgersi al 0571661265, oppure e-mail: musei@comune.certaldo.fi.it
Avuta la disponibilità telefonare al numero 0571/661219 - 0571/656721
Per avere informazioni sulle tariffe telefonare al numero 0571/661206

Il matrimonio nel Comune di Certaldo viene celebrato da un ministro di culto ammesso dallo Stato italiano. I culti ammessi sono:

  • Cattolico o concordatario;
  • Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno;
  • Chiesa Valdese;
  • Assemblee di Dio;
  • Unione delle Comunità Ebraiche;
  • C.E.L.I.;
  • U.C.E.B.I.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio religiosamente, devono preventivamente munirsi della richiesta di pubblicazioni del Ministro di Culto competente.
Il servizio non ha nessun costo previsto.

ll matrimonio civile viene celebrato nella Casa comunale, dal Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile, o da un suo delegato.
Coloro che, liberi dal vincolo del matrimonio e che abbiano fatto le pubblicazioni, intendono celebrare il matrimonio civile presso il Comune di Certaldo, possono fare la richiesta e concordare la data presso l'Ufficio Servizi Demografici.
La celebrazione avrà luogo dopo che siano trascorsi i termini previsti per l'affissione delle pubblicazioni ed entro sei mesi dalle stesse.

Il matrimonio viene celebrato nella Sala Giunta o in Palazzo Pretorio.

I costi per i non residenti:
Per chiedere la disponibilità della sala matrimoni in Palazzo Pretorio "Certaldo Alto" rivolgersi al 0571/661219 - 0571/656721 oppure e-mail: musei@comune.certaldo.fi.it
Avuta la disponibilità telefonare al numero 0571/661206.

Cosa è?
La pubblicazione di matrimonio serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi.
La richiesta della pubblicazione deve essere rivolta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi o di uno di essi.
La richiesta può essere fatta da chiunque decida di sposarsi, sia libero dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti (es. interdizione) e sia maggiorenne.

Il procedimento:
I nubendi devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile per richiedere la pubblicazione, muniti di un documento di identita' validi e del codice fiscale. Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa (concordatario o secondo altri culti ammessi dallo Stato) bisogna consegnare la richiesta rilasciata dal parroco o dal ministro di culto.
Chi la richiede (nubendi o procuratore) deve dichiarare:

  • Il nome
  • Il cognome
  • La data e il luogo di nascita
  • La cittadinanza degli sposi
  • Il luogo di residenza
  • La loro libertà di stato
  • Se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile.
  • Se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio.
  • Se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate dagli articoli 85 e 88 del codice civile.

Casi Particolari:

  • minori dai sedici ai diciotto anni devono presentare il decreto di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
  • Le donne divorziate possono contrarre nuovo matrimonio solo se sono trascorsi trecento giorni dalla data di annotazione del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.
  • Le donne vedove possono risposarsi solo dopo trecento giorni dalla morte del marito.

Tale termine non si osserva:
1. se il matrimonio è autorizzato con decreto del Tribunale;
2. se esiste una sentenza da cui risulti che non c'e' stata convivenza nei trecento giorni precedenti il divorzio;
3. se lo scioglimento o il divorzio siano stati ottenuti per mancata consumazione del matrimonio o per separazione durata tre anni.

Se i futuri sposi devono legittimare figli nati dalla loro unione, devono segnalare la circostanza al momento della richiesta delle pubblicazioni.
Ad eccezione dei documenti già indicati, tutti gli altri vengono acquisiti d'ufficio.
.
Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile procede agli adempimenti di sua competenza al termine dei quali provvede all'affissione della pubblicazione per otto giorni consecutivi.

I Costi:
Marca ba bollo da 16,00 € (due marche nel caso in cui un nubendo resieda in altro comune)

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